Legge 23/6/2017, n. 103: elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio; avviso della richiesta di archiviazione per i reati di cui all’art. 624 bis c.p.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, 18/7/2017, prot. n. 3174

7 Dicembre 2017
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Con la circolare prot. n. 3174 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone sottolinea che nell’ipotesi di mancato assenso del difensore domiciliatario non è possibile far luogo alla procedura prevista dall’art. 161, comma 4, c.p.p., secondo la quale in caso di impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato o eletto, ovvero in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, le notificazione sono eseguite mediante consegna al difensore.

Invero, oltre alla considerazione per cui un’interpretazione siffatta frustrerebbe il senso e la portata pratica della nuova norma (in caso di mancato assenso del difensore domiciliatario, infatti, le notifiche andrebbero comunque ritualmente fatte allo stesso) va osservato che, non avendo il legislatore apportato alcuna modifica al citato art. 161, comma 41, c.p.p. e non avendo in particolare richiamato tale regolamentazione con riferimento alla disposizione del nuovo art. 162 comma 4 bis, c.p.p., all’inefficacia dell’elezione di domicilio derivante dal mancato assenso del difensore domiciliatario non può seguire l’attivazione di alcun automatismo procedimentale.

E’ peraltro necessario evitare gli appesantimenti procedimentali che deriverebbero da una situazione siffatta, in particolare sotto il profilo della necessità di esperire le ricerche del soggetto che ha reso l’elezione di domicilio inefficace e che è, per lo più, una persona priva di recapiti agevolmente individuabili; e perciò necessario acquisire immediatamente, subito dopo la dichiarazione di domicilio, contezza dell’assenso o meno del difensore domiciliatario, al fine di vagliare prontamente l’efficacia o meno dell’elezione.

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