IL CASO – Accesso documentale – Fotografie di documenti a mezzo cellulare

Il servizio consulenza della regione Friuli Venezia Giulia risponde alle domanda posta da un Comune se si possa fotografare parti di documenti ammessi all’accesso

7 Febbraio 2018
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Il servizio consulenza della regione Friuli Venezia Giulia risponde alle domanda posta da un Comune se si possa fotografare parti di documenti ammessi all’accesso.

Domanda

Il Comune chiede se sia consentito fotografare parti di documenti ammessi all’accesso, a mezzo cellulare con fotocamera, in particolare se detta modalità integri l’esame gratuito previsto dall’art. 25, c. 1, L. n. 241/1990, in materia di accesso documentale.

Risposta

Preso atto della valutazione dell’Ente circa l’accessibilità dei documenti di cui si tratta, con riferimento alla questione posta nel quesito, si esprime quanto segue.

Le modalità di accesso ai documenti amministrativi sono previste dagli artt. 22 e 25, L. n. 241/1990, e dall’art. 7, D.P.R. n. 184/2006.

L’art. 22, c. 1, lett. a), L. n. 241/1990, definisce il diritto di accesso come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”; il successivo art. 25, c. 1, stabilisce che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.

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