Non sono beni paesaggisti gli immobili individuati dalla lettera e) dell’art. 143, D.lgs. n. 42/2004

Secondo la Corte di Cassazione, Sez. III penale, Sentenza n. 1955 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 134, D.lgs. n. 42 del 2004, non sono “beni paesaggistici” gli immobili e le aree individuati ai sensi della lettera e dell’art. 143, D.lgs. n. 42 del 2004.

16 Febbraio 2018
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Per gli interventi che devono essere eseguiti in dette aree o su detti immobili, l’art. 146, comma 1, D.lgs. n. 42, cit. non richiede l’autorizzazione e nel caso in cui il piano imponesse l’autorizzazione anche per gli interventi relativi a immobili o aree individuati ai sensi della lettera e dell’art. 143, la loro esecuzione in mancanza del titolo non integrerebbe il reato di cui all’art. 181, D.lgs. n. 42 del 2004 per mancanza dell’oggetto materiale della condotta (il bene paesaggistico) che renderebbe l’azione atipica rispetto a quella tipizzata dalla fattispecie penale.

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