Arma comune da sparo clandestina

Nella sentenza n. 3825 del 26 gennaio 2018, la prima Sezione Penale della Corte di Cassazione esaminava la fattispecie della detenzione o del porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo clandestina, evidenziando in primis che l’elemento della clandestinità esclude la configurabilità stessa dell’uso legale dell’arma

21 Febbraio 2018
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Proprio la possibilità di detenere o di portare in luogo pubblico o aperto al pubblico armi comuni da sparo, nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza, di converso, costituisce il presupposto logico delle condotte incriminate dalle citate norme della legge n. 895 del 1967, qualificate dall’illegalità della detenzione o del porto.

Relativamente al principio di specialità, nei casi di detenzione e di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma comune da sparo clandestina devono trovare applicazione le specifiche fattispecie di cui all’art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975, dedicate rispettivamente alla detenzione (terzo comma) ed al porto (quarto comma) delle armi clandestine, e non le generali previsioni sulla detenzione ed il porto illegali delle armi comuni da sparo, di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.

In conseguenza di tale disamina, la Corte concludeva di dover accogliere un ricorso in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 (contestato al ricorrente e da ritenersi assorbito nel reato di detenzione di arma clandestina).

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