Codice di Procedura Penale ed acquisizione dati da messaggistica SMS e Whatsapp

La Quinta Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza 1822 del 16 gennaio 2018, analizzando la consolidata giurisprudenza, specifica che non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 254 cod. proc. pen. con esplicito riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito

23 Febbraio 2018
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Non verrebbe configurata inoltre neppure un’attività di intercettazione, di fatto costituita dalla captazione di un flusso di comunicazioni in corso, infatti nel caso della messaggistica, ci si limiterebbe alla mera acquisizione di un dato, conservato in memoria, che quel flusso eventualmente documenti. Nel caso in specie, i contenuti della messaggistica venivano estrapolati da un dispositivo smartphone posto sotto sequestro ed analizzato in copia.

La Corte di Cassazione, già intervenuta in analoga fattispecie, già aveva evidenziato la non censurabilità, sotto il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità, del sequestro di supporti contenenti dati informatici, poi restituiti, previa estrazione di copia integrale della relativa memoria, poiché l’attività di analisi per la selezione di documenti può risultare, a seconda dei casi, particolarmente complessa; pertanto le operazioni di estrazione di copia dei documenti rilevanti non potrebbe escludere una significativa attività di studio ed analisi.

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