Commette il reato di gestione abusiva di rifiuti anche il controllore
Infatti, come sostiene la III Sez. penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1992 del 18 gennaio 2018, la natura di reato comune di tale fattispecie qualifica come soggetto attivo del reato “chiunque” eserciti abusivamente una delle attività di gestione indicate, in via alternativa, nell’art. 256 (integrante una fattispecie a condotte alternative), anche se non costituito formalmente in veste imprenditoriale, posto che ciò che rileva per assumere la veste di agente del reato non è una qualifica soggettiva, bensì la concreta attività posta in essere.
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