Articolo 187 C.d.S.: esami tossicologici, non sempre è quel che sembra

L’art. 187, comma 1, del codice della strada vieta la “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

23 Aprile 2018
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La Corte di Cassazione ha precisato che “… la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, comma 1 C.d.S. non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa, dunque, affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione …” (Cass. Pen., sez. IV, 11.08.2008 n. 33312).

Per la qualificazione di tale reato concorrono, quindi, due elementi:
• lo stato di alterazione, rilevato dagli agenti di polizia stradale attraverso un esame sintomatico;
• l’accertamento della presenza di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso accertamenti scientifici dei liquidi biologici presso le strutture sanitarie.

L’esito positivo di uno solo dei due accertamenti non è pertanto sufficiente a provare la guida in stato di alterazione ex art. 187 C.d.S. In particolare la Cassazione si è pronunciata sul punto affermando che “ai fini dell’accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicchè l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione” (Cass. pen., sez. IV, 11.04.2014 n. 16059).

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