Confermata la sanzione per l’autista tedesco sanzionato in Italia se ha avuto piena conoscenza della violazione

Cassazione civile, ordinanza 27/4/2018, n. 10185: lo straniero che riceve per posta una multa stradale non può censurare la ritualità della notifica del verbale se nel frattempo è riuscito a proporre normalmente ricorso

21 Maggio 2018
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Il caso. Un cittadino tedesco ha ricevuto la notifica postale di una infrazione commessa in Italia e contro questa misura punitiva ha proposto ricorso al Giudice di Pace che ha annullato la multa per inesistenza della notifica, effettuata con modalità diverse da quella previste dalle convenzioni internazionali per le notifiche all’estero.

Sia il Tribunale che la Cassazione hanno ribaltato questa determinazione e confermato la sanzione. Se anche si fosse potuto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata «ciò non avrebbe dato luogo ad una ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. avendo raggiunto il suo scopo».

L’avvenuto tempestivo esercizio delle facoltà difensive avverso il verbale ha sanato ogni nullità della notificazione, è certo, infatti,  «che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità di consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione».

Il verbale sarebbe invalido, conclude l’ordinanza, solo se assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al tempo e alla località dell’infrazione. In questo caso il trasgressore ha avuto piena conoscenza della violazione e ha potuto difendersi tempestivamente nel merito. Quindi la nullità della notifica della multa è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione del ricorso.

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