Codice della privacy e trattamento dei dati personali per finalità di polizia

È entrato in vigore il 29 marzo il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 (Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia)

12 Giugno 2018
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tratto da Il vigile urbano 5/2018

È entrato in vigore il 29 marzo il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 (Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia).

Sgomberando subito il campo da equivoci interpretativi il d.P.R. richiama l’art. 53 del Codice ed esclude che il Regolamento non non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative. Tali dati sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell’ambito di un’attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

Come noto, secondo il codice, i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; in ultimo devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il trattamento, poi, dei dati sensibili (1) da parte di soggetti pubblici è consentito, infatti, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge e nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, delle operazioni eseguibili e delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

La questione trattata dal d.P.R. n. 15/2018 intacca il nervo scoperto della reale interconnessione tra le Forze di Polizia (2) e la Polizia Locale, richiamando l’acquisizione di dati, informazioni, atti e documenti, con la possibilità dell’attivazione di collegamenti telematici con banche dati di pubbliche amministrazioni o di privati, secondo il principio di qualità dei dati con riferimento all’esattezza, aggiornamento, pertinenza e non eccedenti le finalità del provvedimento. Come noto anche la Polizia Locale è chiamata ad alimentare le informazioni che confluiscono nel Centro Elaborazione Dati, a mezzo di terminali in uso alla Poliziadi Stato o all’arma dei Carabinieri.

Il comma 2 dell’art. 3, poi, dichiara compatibile con le finalità di polizia, l’ulteriore trattamento, ai sensi dell’articolo 99 del Codice, per finalità storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalità statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell’azione di contrasto al crimine, nonché dell’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I dati trattati dagli organi di Polizia al di fuori delle finalità più sopra riportate dovranno, comunque, in modo rispettare i principi del liceità e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

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