Lo smaltimento di scarti di origine animale

La materia degli scarti di origine animale, era stata originariamente disciplinata dal Dlgs.14 dicembre1992, n. 508

13 Giugno 2018
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La materia degli scarti di origine animale, era stata originariamente disciplinata dal Dlgs.14 dicembre1992, n. 508, mediante:
a) norme sanitarie e di polizia veterinaria relative ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale
b) norme relative all’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

Il Reg. UE 1774/2002 è intervenuto a  disciplinare la gestione dei rifiuti di origine animale. Questo testo, nelle intenzioni del legislatore europeo, doveva regolamentare esclusivamente gli aspetti sanitari, per evitare i rischi per la salute pubblica e degli animali, oltre che tutelare la sicurezza della catena alimentare. Nella realtà  da esso è stato preso spunto  per regolare anche le questioni relative dello smaltimento, generando in tal modo dubbi e incertezze operative.

Nel 2009, il Reg.1774 è stato abrogato e sostituito dal Reg. UE 1069/2009 (entrato in vigore nel 2011) e, due anni dopo, è stato emanato il regolamento applicativo 142/2011.

Il Regolamento n. 1069/2009 detta norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati.
Per sottoprodotti di origine animale si intendono i corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano.

La disciplina comunitaria sui SOA e quella nazionale sui rifiuti convivono poiché si occupano di aspetti diversi, sanitario la prima e ambientale la seconda.
Qualora i SOA siano avviati a smaltimento/ recupero, devono essere applicate entrambe le normative.

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