Il conferimento di un incarico non esime l’obbligato dalla vigilanza sul terzo

Cassazione penale, sentenza 4/6/2018, n. 24866: responsabilità dell’imputato nonostante l’affidamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei liquami ad una impresa terza

3 Luglio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n. 24866 del 4/6/2018 è intervenuta su un ricorso dell’imputato che era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 137, comma 14, d.lgs. 152/2006 (ascrittogli per avere, quale titolare della impresa individuale omonima, dedita all’allevamento di bestiame, utilizzando agronomicamente gli effluenti di allevamento con criteri difformi da quelli previsti dal codice di buona pratica agricola di cui al D.M. 19/4/1999, effettuando lo spargimento di liquame sul terreno con la formazione di abbondanti ristagni), pur avendo affidato a una impresa specializzata il compito di provvedere ad asportare i liquami prodotti dal proprio allevamento, trattandosi di attività che nessuno dei propri dipendenti era in grado di compiere e non potendo ragionevolmente prevedere la verificazione dell’evento, conseguente all’inadempimento di detta impresa affidataria della attività di recupero e smaltimento dei liquami.

Secondo la Corte è stata correttamente ravvisata la responsabilità dell’imputato nonostante l’affidamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei liquami ad una impresa terza, giacché ciò non esime, comunque, l’imputato dal vigilare sul corretto, regolare e tempestivo svolgimento della attività di cui detta impresa era stata incaricata, posto che il solo conferimento di un incarico non esime l’obbligato dalla vigilanza sul terzo, onde verificare l’esatto adempimento dell’incarico, rimanendo, altrimenti, in capo all’obbligato le conseguenze dell’inesatto o incompleto assolvimento dell’incarico.

LEGGI LA SENTENZA