Al Comandante della Polizia Municipale spettano obblighi di controllo in materia di sicurezza stradale

La Corte di Appello ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale nei confronti del Comandante della locale Polizia Municipale, in relazione al delitto previsto dagli artt. 113 e 589, secondo e terzo comma, c.p. (omicidio colposo)

5 Luglio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Corte di Appello ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale nei confronti del Comandante della locale Polizia Municipale, in relazione al delitto previsto dagli artt. 113 e 589, secondo e terzo comma, cod. pen. (omicidio colposo).

In seguito alla riunione del coordinamento della Protezione Civile, era stata emanata dal Comandante della locale Polizia Municipale, A. A., un’ordinanza di chiusura di un tratto di strada fiancheggiato da un torrente in quanto parte del piano stradale ed il muro di contenimento, per una lunghezza di circa 60 metri, era franato in occasione di piogge alluvionali.
Un conducente di autovettura, munito di foglio rosa con a fianco la madre, alla velocità stimata di circa 70 chilometri orari ed a luci spente, superava un primo cartello recante un divieto di accesso, impattava contro le transenne amovibili poste a chiusura della strada, ma posizionate in modo da lasciare un varco a destra di circa due metri, per finire la propria corsa nel torrente.
L’impatto aveva cagionato il decesso del conducente e delle trasportate.

Al Comandante della locale Polizia Municipale si era addebitato di non avere curato che la chiusura della strada avvenisse con le modalità prescritte per i cantieri stradali, con transennature fisse e con idonei cartelli di segnalazione luminosa, anche notturna.
All’imputato si contestava la violazione dell’art. 5, comma 3, del C.d.S. e del punto n. 3 del Disciplinare tecnico relativo approvato con d.m. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto, dopo aver emesso l’ordinanza con la quale aveva disposto la chiusura al transito, aveva omesso di dare corretta esecuzione e di vigilare sulla corretta esecuzione di detta ordinanza, non assicurando che la chiusura avvenisse con le modalità previste per i cantieri stradali.

La Cassazione ha confermato le motivazioni della sentenza impugnata, sostenendo che:
– chi è tenuto a predisporre gli strumenti di regolazione della circolazione stradale è tenuto a fronteggiare anche le possibili forme di condotta di guida imprudente degli utenti della strada;
– il Comandante della Polizia Municipale era tenuto, sia in ragione dei compiti istituzionali inerenti alla regolamentazione della circolazione stradale sia in ragione dell’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante dei rischi per la circolazione derivanti dalla frana, a controllare che l’ordinanza con cui aveva imposto la chiusura della strada fosse eseguita con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia;
– il Comandante della Polizia Municipale, in funzione di vigilanza sul territorio, era nella condizione di percepire, direttamente o attraverso i suoi sottoposti, la pericolosità del sistema di chiusura del transito concretamente predisposto, valutando i frequenti spostamenti delle transenne operati dai privati nei giorni immediatamente successivi all’emanazione dell’ordinanza.

Sempre secondo i Giudici di Cassazione l’obbligo di controllo da cui sorge la posizione di garanzia del Comandante della Polizia Municipale in materia di sicurezza stradale nell’ambito territoriale del Comune ha, infatti, diretta fonte nel combinato disposto dell’art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e degli artt. 11 e 12 d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, che prevedono l’espletamento, da parte dei Corpi di Polizia Municipale, dei servizi di polizia stradale, tra i quali rientrano la tutela ed il controllo sull’uso della strada.

LEGGI LA SENTENZA