L’abbandono di rifiuti alla rinfusa

Esclusa la configurabilità del deposito temporaneo o regolare, integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva

10 Luglio 2018
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La Corte di Cassazione VII sez. pen. con Ordinanza n. 19200 del 04 Maggio 2018 ha correttamente attribuito la qualifica di deposito incontrollato susseguente ad un abbandono di rifiuti non pericolosi in considerazione del fatto che lo stesso era stato realizzato attraverso il rilascio di materiali di risulta accatastata alla rinfusa.

E’ infatti conforme alla giurisprudenza della Corte il principio secondo il quale l’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee, come invece previsto dall’art. 183, comma primo, lett. m), del d.lgs. n. 152 del 2006, esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva.

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