Vige l’obbligo di comunicare i dati del conducente anche in caso di ricorso
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One thought on “Vige l’obbligo di comunicare i dati del conducente anche in caso di ricorso”
Il Ministero dell’Interno che coordina tutte le forze di polizia in merito all’articolo 126 bis con apposita circolare ha precisato che, in caso di ricorso il proprietario del veicolo non è tenuto ad indicare il nominativo del soggetto che si trovava alla guida e questo sino al termine dei ricorsi. Sino a quando il Ministero non indicherà modalità diverse le forze di Polizia dovrebbero seguire quanto indicato nella circolare. Questo al fine di non intraprendere modalità di contestazione diverse tra le stesse forze di polizia.
Il Ministero dell’Interno che coordina tutte le forze di polizia in merito all’articolo 126 bis con apposita circolare ha precisato che, in caso di ricorso il proprietario del veicolo non è tenuto ad indicare il nominativo del soggetto che si trovava alla guida e questo sino al termine dei ricorsi. Sino a quando il Ministero non indicherà modalità diverse le forze di Polizia dovrebbero seguire quanto indicato nella circolare. Questo al fine di non intraprendere modalità di contestazione diverse tra le stesse forze di polizia.