Differenze sostanziali tra rifiuto e sottoprodotto

19 Settembre 2018
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La disposizione legislativa in materia di sottoprodotti, introdotta dal D.lgs. n. 205 del 2010 richiede perché si tratti di sottoprodotto,  da un lato, che la sostanza o l’oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (comma 1, lett. c), e, da un altro lato, che la sostanza o l’oggetto sia originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto (comma 1, lett. a).

Sul punto, la terza Sezione della Corte di cassazione ha ricorrentemente affermato che integra il reato previsto dall’art. 256, comma primo, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di materiale inerte derivante dall’attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo lo scarificato essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del citato D.lgs. neppure all’esito della modifica introdotta dall’art. 12 del D.lgs. 3 dicembre 2010, n, 205 (Sez. 3, n. 7374 del 19/01/2012, Aloisio, Rv. 252101).

 

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