La non consapevolezza del vincolo paesaggistico non esclude la responsabilità

10 Dicembre 2018
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L’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 181, comma primo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall’ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge.

Con tale motivazione la Corte di cassazione III Sez.Pen. – sentenza n. 43391 del 24 Ottobre 2018 ha rigettato il ricorso con cui, tra l’altro si evidenziava l’ignoranza del vincolo paesaggistico e quindi l’assenza dell’elemento psicologico del reato.