Pubblici spettacoli – Assenza di autorizzazione

È omogeneo, dal punto di vista funzionale, il regime della sanzione di cui all’art. 666 c.p., che prefigura una plurima sanzione amministrativa per la fattispecie della organizzazione di “spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura”, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in assenza dei necessari provvedimenti autorizzatori (nella fattispecie, la licenza di pubblica sicurezza di cui agli artt. 68 ss. R.D. 18 giugno 1931, n. 773): a) la mera sanzione pecuniaria, per la fattispecie semplice; b) la cessazione dell’attività, in assenza di titolo legittimante; c) la chiusura temporanea del locale, per un numero variabile di giorni, comunque non superiore a sette, nel caso di recidiva.

 

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