Legittimo lo spostamento del comandante della Polizia locale ad altro servizio anche se assunto a contratto

8 Luglio 2019
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L’assunzione a contratto del comandante della polizia locale in enti privi di dirigenti, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel non assicura al medesimo, per tutto il mandato del Sindaco, che il posto resti quello di prima assegnazione.

Si tratta, infatti, di incarico all’interno della categoria D cui può essere conferita la titolarità della posizione organizzativa che, alla scadenza di quest’ultima ben può l’ente adibire il responsabile a contratto anche ad altri servizi, purché professionalmente equivalenti a quelle del profilo professionale di assunzione. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Cassazione (sentenza n. 17709/2019) che ha rigettato il ricorso del dipendente.

Il caso

Un’amministrazione comunale procedeva all’assunzione, ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel per la copertura del posto vacante di comandante della Polizia municipale con contratto a termine fino al mancato del Sindaco, attribuendo all’incaricato la posizione organizzativa.

A seguito della scadenza della posizione organizzativa, anche a fronte di dissidi interni al corpo di Polizia Locale, il dipendente a contratto veniva assegnato ad altro servizio.

A fronte di tale spostamento, il dipendente a termine si rivolgeva al giudice del lavoro al fine di ottenere la condanna del Comune a reintegrare il ricorrente nelle mansioni di Comandante della Polizia Municipale ed a corrispondere allo stesso le differenze retributive maturate nonché il risarcimento dei danni derivati dall’illegittimo demansionamento.

 

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Consulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 17709/2019