Comunicazione dei dati del conducente – è sempre competente l’autorità del luogo in cui deve pervenire la comunicazione che coincide con il luogo dell’accertamento dove ha sede l’autorità che ha effettuato l’accertamento.

13 Agosto 2019
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Cassazion civile Sez. VI, Ordinanza n. 20988 del 6 agosto 2019

ORDINANZA

sul conflitto di competenza, iscritto al n. 35869/2018 R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Avellino con ordinanza del 10/12/2018 nel procedimento vertente tra *** ***, da una parte, e PREFETTURA DI ROMA, dall’altra, ed iscritto al n. 3763/2018 R.G. di quell’Ufficio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CARMELO SGROI, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del giudice di pace di Avellino; rilevato che:

– *** ***. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, per non aver comunicato i dati del conducente, richiesti a seguito della notifica di precedente verbale per violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada;

– il giudice di pace di Roma ha declinato la sua competenza, ritenendo territorialmente competente il giudice di pace di Avellino, quale giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione di cui al verbale presupposto;
– il giudice di pace di Avellino, innanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.,
ritenendo che la competenza appartenga al giudice di pace di Roma, quale giudice del luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente presso il quale sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa;
rilevato che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del giudice di pace di Avellino e che le parti non hanno svolto difese; considerato che si vede in tema di competenza territoriale inderogabile, donde l’ammissibilità del regolamento d’ufficio;
rilevato che questa Corte ha da tempo enucleato il principio secondo cui l’opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata, per cui, in caso di contestazione della violazione da parte del proprietario del veicolo dell’obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (ex plurimis, Cass. n. 6651 del 2017; Cass. n. 2910 del 2012; più di recente, Cass. n. 29222 del 2018; Cass. n. 29221 del 2018);
ritenuto che, pur a fronte di un verbale di contestazione dal quale risulta che la comunicazione prescritta dall’art. 126- bis cit. avrebbe dovuto pervenire al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che ha sede in Roma, il predetto Centro non costituisce, ai fini in esame, l’autorità procedente all’irrogazione della sanzione, “non avendo tale organo … altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso, rimanendo invece la titolarità del potere di accertamento in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell’azione in capo al prefetto territorialmente competente …”, con la conseguenza che, anche allo scopo di concentrare in un solo giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni amministrative riferite, direttamente o indirettamente, al medesimo fatto, “il locus commissi delicti dell’illecito omissivo di cui all’art. 126-bis cod. strada, quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide con il luogo dell’accertamento, poiché l’autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio” (Corte cost. ord. n. 237 del 2018, in motiv.);
considerato, pertanto, quanto al caso di specie, che il giudizio è stato correttamente riassunto innanzi al giudice di pace di Avellino, quale giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione presupposta e, come tale, giudice del iocus commissi delicti;

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Avellino. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, in data 13 giugno 2019.