Conseguenze disciplinari in caso di violazione dei doveri di pubblica sicurezza

9 Dicembre 2019
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Gli agenti di polizia locale svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza dove la normativa prevede che “Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni” (Art. 34 del R.D. n.690/1907 e nei medesimi termini l’art. 1 del R.D. n.773/1931 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sulla base di tale quadro normativo di riferimento la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare irrogata ad un agente di polizia locale che non era intervenuto in occasione dell’aggressione del sindaco, ritenendo il comportamento avuto dall’agente di polizia municipale in violazione agli obblighi di vigilanza sul mantenimento dell’ordine pubblico e di quello inteso alla tutela e alla incolumità delle persone e dei beni.

 

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