Rilascio delle carte tachigrafiche

16 Aprile 2020
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La Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione Europea con nota dell’8 aprile suggerisce agli Stati membri come trattare i casi di ritardo nel rinnovo delle carte tachigrafiche dovuti alle attuali condizioni eccezionali generate dalla pandemia da Coronavirus

La Commissione, pur riconoscendo che le fonti normative di riferimento non prevedono specifiche deroghe, ritiene che non si possa far a meno di tener conto delle circostanze eccezionali a cui gli Stati membri sono esposti durante l’attuale crisi ed invita gli Stati ad un approccio di tolleranza, limitatamente al periodo interessato dalle norme di contenimento della pandemia.

Di seguito una sintesi dei suggerimenti della Commissione

  • Le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per fornire una nuova carta il più presto possibile dopo aver ricevuto una richiesta dettagliata in tal senso. In base a questo approccio, un termine di 45 giorni dopo il ricevimento della richiesta potrebbe essere considerato ragionevole nelle circostanze attuali. La presentazione di una richiesta online è consigliata e dovrebbe essere sempre preferita quando disponibile.
  • Le autorità nazionali preposte all’applicazione della normativa dovrebbero tenere conto delle circostanze eccezionali attuali quando effettuano i controlli di conformità al regolamento sul tachigrafo, nella misura in cui il conducente ha ottemperato ai propri obblighi.- Fatta salva la necessità che gli Stati membri assicurino che i periodi di guida e riposo e gli eventi pertinenti siano registrati correttamente, il conducente deve essere sempre in possesso della carta scaduta e presentarla su richiesta delle autorità di controllo.
  • Il conducente deve conservare la prova della richiesta di rinnovo (o sostituzione) della carta scaduta (o da sostituire) alle autorità nazionali competenti e presentarla alle autorità di controllo su richiesta.
  • La carta scaduta va tenuta a disposizione durante il trasporto per essere esibita in caso di controllo.

L’approccio consigliato agli Stati membri è in linea con le disposizioni nazionali già diffuse attraverso la recente circolare del Ministero dell’Interno e con l’indicazione già fornita di accettare le istanze di rinnovo a mezzo PEC.

Si sottolinea, tuttavia, che a fronte dell’esigenza di conservare a bordo la precedente carta scaduta per eventuali controlli, la stessa non dovrà essere restituita alla Camera di commercio in questa fase.