DPCM 26 marzo 2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme in vigore dal 4 maggio 2020, fino al 17 maggio 2020

4 Maggio 2020
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Con il DPCM 26 aprile 2020 il Governo ha adottato nuove misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19, in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

Il nuovo provvedimento ricalca nello schema essenziale il precedente DPCM 10 aprile 2020, proponendo però un complesso di misure sensibilmente diverse dal precedente.

Il Governo ha sintetizzato le novità nelle prime FAQ pubblicate il 2 maggio 2020, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).

Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

Il nuovo DPCM sancisce anche l’obbligo (prima era solo consigliato) di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.

Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.

Il DPCM, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.

Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Inalterato rimane invece l’apparato sanzionatorio, ancora disciplinato dall’articolo 4 del d.l. 19/2020, in attesa di conversione.

Quindi, il DPCM in commento, dal 4 maggio 2020 sostituisce integralmente le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, che è rimasto in vigore fino al 3 maggio 2020.

 

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