La condanna erariale in primo grado
La Corte dei conti in primo grado ha, infatti, condannato i vari responsabili a risarcire il danno erariale per i progetti obiettivi, iscritti nel fondo a valere con risorse addizionali stanziate in bilancio ed oggetto di successiva contrattazione con le parti sindacali. Secondo i giudici contabili di primo grado, dalla lettura delle delibere di costituzione del fondo e dagli atti successivi si rilevavano diverse illegittimità, quali:
- la mancata esatta individuazione degli obiettivi che l’amministrazione intendeva raggiungere per ogni singolo settore;
- la mancata relazione illustrativa economico-finanziaria da parte del competente settore economico finanziario dell’ente, funzionale peraltro a consentire al Collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio;
- il mancato controllo del Collegio dei revisori che non aveva espresso il prescritto e dovuto parere in merito alla compatibilità dei costi e alla verifica della conformità delle clausole previste nel contratto decentrato con la disciplina stabilita dai contratti collettivi nazionali;
- la mancata allegazione della relazione “Parte variabile Fondo”, ovvero del documento contenente la volontà deliberativa della Giunta, dal quale fosse possibile rilevare gli indirizzi e le priorità statuite dall’Amministrazione comunale;
- la mancata verifica e certificazione dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti ai quali subordinare l’erogazione delle somme.
A dire del Collegio contabile, l’iscrizione delle risorse variabili di cui all’art.15, comma 5, del CCNL 01/04/99 non sarebbero serviti a premiare un incremento qualitativo dei servizi offerti dall’ente, bensì a incrementare illegittimamente ed immotivatamente la retribuzione dei percettori, secondo un criterio di ripartizione “a pioggia”. I dipendenti comunali partecipanti alle attività progettuali avrebbero svolto sostanzialmente i compiti già loro ordinariamente affidati, peraltro, al di fuori del normale orario di lavoro e in assenza di qualunque procedura di controllo delle presenze.