Danno erariale in presenza di progetti obiettivi per la Polizia Locale non conformi al contratto

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

29 Giugno 2020
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La Corte dei conti di appello (sentenza n.79/2020) ha confermato il danno erariale per aver l’ente predisposto progetti obiettivi, opportunamente finanziati con risorse addizionali del proprio bilancio, in assenza dei presupposti previsti dal contratto.

La condanna erariale in primo grado

La Corte dei conti in primo grado ha, infatti, condannato i vari responsabili a risarcire il danno erariale per i progetti obiettivi, iscritti nel fondo a valere con risorse addizionali stanziate in bilancio ed oggetto di successiva contrattazione con le parti sindacali. Secondo i giudici contabili di primo grado, dalla lettura delle delibere di costituzione del fondo e dagli atti successivi si rilevavano diverse illegittimità, quali:

  • la mancata esatta individuazione degli obiettivi che l’amministrazione intendeva raggiungere per ogni singolo settore;
  • la mancata relazione illustrativa economico-finanziaria da parte del competente settore economico finanziario dell’ente, funzionale peraltro a consentire al Collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio;
  • il mancato controllo del Collegio dei revisori che non aveva espresso il prescritto e dovuto parere in merito alla compatibilità dei costi e alla verifica della conformità delle clausole previste nel contratto decentrato con la disciplina stabilita dai contratti collettivi nazionali;
  • la mancata allegazione della relazione “Parte variabile Fondo”, ovvero del documento contenente la volontà deliberativa della Giunta, dal quale fosse possibile rilevare gli indirizzi e le priorità statuite dall’Amministrazione comunale;
  • la mancata verifica e certificazione dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti ai quali subordinare l’erogazione delle somme.

A dire del Collegio contabile, l’iscrizione delle risorse variabili di cui all’art.15, comma 5, del CCNL 01/04/99 non sarebbero serviti a premiare un incremento qualitativo dei servizi offerti dall’ente, bensì a incrementare illegittimamente ed immotivatamente la retribuzione dei percettori, secondo un criterio di ripartizione “a pioggia”. I dipendenti comunali partecipanti alle attività progettuali avrebbero svolto sostanzialmente i compiti già loro ordinariamente affidati, peraltro, al di fuori del normale orario di lavoro e in assenza di qualunque procedura di controllo delle presenze.

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