Indicazioni sulle proroghe conseguenti alle ultime modifiche normative e alle ultime disposizioni dirigenziali.

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13/8/2020 prot.22208

18 Agosto 2020
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Il MIT, con Circolare Prot. n. 22208 del 13 agosto 2020, ha riassunto e aggiornato le proroghe conseguenti all’emergenza Covid, sulla base delle più recenti modifiche legislative.

In particolare, le patenti di guida italiane (e in generale anche i documenti di identità e di riconoscimento) in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale (in conseguenza della modifica dell’art. 104 del d.l. 18/2020, apportata dall’art. 157, c. 7-ter del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77); tuttavia, occorre tener conto della disposizione di cui all’art. 2, regolamento UE 2020/698, ai sensi del quale, la patenti con scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata e, pertanto, almeno secondo le indicazioni generali del Ministero dell’interno a suo tempo rese note, si terrà conto della scadenza più favorevole, applicando l’una o l’altra disposizione; ad esempio, se la patente italiana è scaduta il 17 agosto 2020, si applicherà la regola europea per cui la scadenza si intende prorogata per sette mesi e, quindi, fino al 17 marzo 2021 (cioè ben oltre la proroga nazionale). Ove la patente italiana venga a scadenza dopo il 31 agosto 2020 e quindi al di fuori delle previsioni del regolamento europeo, tornerà applicabile la disposizione dell’articolo 104 del decreto legge 18/2020, per cui la proroga per la circolazione nazionale resterà fissata al 31 dicembre 2020.

Allo stesso modo, se la patente italiana è scaduta il 5 febbraio 2020 la proroga per la guida in Italia è quella fissata dalla norma nazionale al 31 dicembre 2020 (perché più favorevole), mentre per guidare negli altri Stati UE la patente italiana risulta in scadenza il 5 settembre 2020.

Si conferma, altresì, che ai titolari di patenti UE che circolano in Italia si applica esclusivamente la proroga prevista dal regolamento UE 2020/698 (salvo le esclusioni comunicate da ciascuno Stato, che non consentono l’applicazione né della norma europea, né di quella nazionale).

Per quanto riguarda, invece, le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada (per intendersi, il foglio rosa), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, queste si intendono prorogate fino al 13 gennaio 2021 in base al decreto dirigenziale n. 268 del 12 agosto 2020.

Occorre ricordare, almeno sino a diverso chiarimento che, per quanto riguarda le altre scadenze prorogate al 90° giorno dalla fine della dichiarazione dello stato di emergenza (ad esempio per quanto riguarda le autorizzazioni, i certificati, i permessi, le concessioni, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 etc., ai sensi dell’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020), il termine finale delle stesse resta fermo al 29 ottobre 2020 (perché quello iniziale è rimasto invariato al 31 luglio 2020), nonostante che lo stato di emergenza sia stato a sua volta prorogato al 15 ottobre 2020.

Infatti, nonostante sia stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020, ciò non ha avuto effetti sulle proroghe delle scadenze di documenti, abilitazioni, certificazioni, revisioni, etc. legate alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza, in quanto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, all’articolo 1, comma 4, ha disposto che “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”. Poiché le predette proroghe non sono previste da disposizioni legislative individuate nell’allegato 1 del d.l. 83/2020, vanno considerate invariate e quindi con scadenza massima al 29 ottobre 2020, salvo disposizioni speciali (come appunto per l’autorizzazione ad esercitarsi) o ulteriori proroghe.