Decreto Flussi 2020 – circolare applicativa

Circolare Ministero dell’interno 12/10/2020

13 Ottobre 2020
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
È di 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia quest’anno.

Lo prevede il decreto flussi 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (G.U. Serie generale, n.252, del 12 ottobre 2020).

Ecco in dettaglio cosa prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020.

12.850 INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE, AUTONOMO E CONVERSIONI

Nell’ambito di questa quota sono riservati 6.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina e dei Paesi che nel corso dell’anno 2020 dovessero stipulare accordi di cooperazione in materia migratoria.

Le quote rimanenti sono ripartite tra ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine, ingressi di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela e ingressi di cittadini non comunitari per lavoro autonomo, nonché tra conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo.

Le relative istanze possono essere inviate a partire dalle ore 9 del 22 ottobre prossimo.

18.000 QUOTE PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE NEI SETTORI AGRICOLO E TURISTICO-ALBERGHIERO

Riguardano ingressi di cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell’ambito di questa quota, a titolo di sperimentazione, sono riservate 6.000 unità ai lavoratori degli stessi Paesi le istanze dei quali saranno presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).

Le quote verranno ripartite tra le regioni e le province autonome, a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le istanze possono essere inviate dalle ore 9 del 27 ottobre prossimo.

PRECOMPILAZIONE DEI MODULI DI DOMANDA E SCADENZA DEL TERMINE DI INVIO

Dalle ore 9 di oggi 13 ottore 2020, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, accedendo alla procedura informatica dedicata sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, al quale si accede solo con le credenziali SPID.

Le istanze possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020.

Gli utenti sono invitati ad autenticarsi preventivamente sul sito della procedura.

 

Il Ministero dell’Interno ha diffuso inoltre la circolare 12/10/2020 applicativa del DPCM 7 luglio 2020 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020.

Nella circolare si legge:

SETTORE AUTOTRASPORTI MERCI PER CONTO TERZI

Si precisa che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett.a), che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera

Tali lavoratori,titolari di una patente di guida non comunitaria,potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

L’impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta ,deve essere:

  • iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui allaLegge n.298/74) della provincia di appartenenza,
  • iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
  • in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente.