Quota limitata per le progressioni orizzontali. Indicazioni dell’ARAN e della Corte dei conti

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

1 Dicembre 2020
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La questione della quota limitata delle progressioni orizzontali ha visto impegnati vari organi deputati a emettere specifici orientamenti alle amministrazioni pubbliche, onde evitare di incorrere in possibili danni erariali per eccessiva distribuzione di risorse fisse che si renderanno indisponibili una volta attuale le progressioni economiche orizzontali. Proprio in merito alla possibile valutazione del danno erariale, appare utile verificare cosa hanno previsto i giudici contabili su tale quota limitata.

Le indicazioni dell’ARAN

Con orientamento applicativo RAL_120 del 4 novembre 2020 i tecnici dell’ARAN hanno precisato come l’art.16, comma 2, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, con la locuzione “ad una quota limitata di dipendenti”, non ha in alcun modo inteso “contrattualizzare” tale particolare aspetto della disciplina delle progressioni economiche orizzontali. La disciplina legislativa fa ancora riferimento alle disposizioni di cui all’art.23, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009 secondo cui “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. L’ARAN, quindi, non quantifica minimamente quale sia questa quota limitata ma rinvia alle conclusioni cui sono pervenute sia il Dipartimento della Funzione Pubblica Sia il Ministero dell’Economia e Finanze, istituzionalmente competenti per l’interpretazione delle norme di legge concernerti il rapporto di lavoro pubblico.
Si ricorda come il CCNL 21/05/2018 delle Funzioni Locali all’art.16, comma 3 ha previsto che “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”.

 

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