Nuove regole sul riposo dei conducenti professionali (I parte)

Articolo di Gianni Ferri

29 Gennaio 2021
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Il REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020, in vigore dal 20 agosto 2020, modifica alcuni aspetti dell’articolo 8 del Reg. 561/2006 per quanto riguarda il riposo dei conducenti professionali.
Bisogna premettere che le nuove regole non intervengono sul riposo giornaliero la cui fruizione rimane confermata, sia per il trasporto di persone che di merci, nei termini che si riassumono:

  • i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale (concetto assolutamente slegato dalla giornata solare 0 – 24 e dal quale trae origine il c.d. “impegno giornaliero”);
  • se il periodo di riposo giornaliero effettuato entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto;
  • i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale, intendendo con ciò non la settimana solare ma quella lavorativa (i veicoli contraddistinti dalle lettere “a” o “d” in campo verde circolano anche nelle giornate festive ed i conducenti effettueranno il riposo settimanale in giornate infrasettimanali);
  • il periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. (concetto di assorbimento del riposo settimanale nei confronti di quello giornaliero, quindi i periodi non sono da sommare)
  • i periodi di riposo, per essere validi, devono essere fruiti senza interruzioni. La norma prevede due sole deroghe: imbarco/sbarco da nave o treno o imprevedibili esigenze che obblighino a spostare il veicolo durante il riposo, entrambe da documentarsi nei modi previsti;
  • il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore, entrambi, ovviamente, senza interruzione. Questa metodologia di fruizione non ha vincoli numerici e può essere usata anche in tutte le giornate lavorative;
  • in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.