Le parti di autoveicoli cessano di essere rifiuti se sottoposte a un’operazione di recupero

Corte di Cassazione 20 gennaio 2021, n. 2260

9 Marzo 2021
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La III sez. della Corte di Cassazione con sentenza n. 2260 del 20 gennaio 2021 ha confermato l’orientamento maggioritario giurisprudenziale secondo cui i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art.184, comma 5, stesso Decreto.
A norma dell’art. 184- ter comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006, infatti, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs n. 152 del 2006, art. 184- ter comma 4, richiama espressamente anche il D.Lgs. n. 209 del 2003. Secondo tale decreto, le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs n. 209 del 2003, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5. Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184- ter cit., cessano di essere rifiuti.