La targatura dei rimorchi – La targa ripetitrice

Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi devono essere muniti di una targa

11 Marzo 2021
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Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi devono essere muniti di una targa, rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., all’atto dell’immatricolazione del veicolo, contenente un codice alfanumerico che permetta di risalire all’intestatario.
La produzione e la distribuzione delle targhe spettano allo Stato.
Il regolamento stabilisce i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione sulle targhe, la loro collocazione e le modalità di installazione, nonché le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione delle targhe.

In merito alla targa dei rimorchi, il comma 3 dell’articolo 100 del codice della strada prevede che essa debba essere posizionata sul lato posteriore. Tuttavia, non va tralasciato che l’articolo 235, comma 7, del codice della strada, che riguarda le norme transitorie relative al titolo III, ha previsto l’applicazione delle disposizioni relative alle targhe soltanto a partire dal 1° ottobre 1993.

Quindi, sui rimorchi immatricolati prima di tale data può essere legittimamente mantenuta la targa installata lateralmente nella parte destra del veicolo, come previsto dal previgente codice della strada, il d.P.R. n. 393 del 1959, e dal relativo regolamento di esecuzione, il d.P.R. n. 420 del 1959; l’articolo 336 di quest’ultimo, infatti, disponeva che “La targa di riconoscimento per i rimorchi deve essere fissata sul lato destro del veicolo” (in merito, si veda anche la circolare del Ministero dell’interno, prot. n. 300/A/21050/105/20/1 del 10 gennaio 1994). Comunque, questi rimorchi, in quanto immatricolati prima del 20 febbraio 2013, devono esporre sul retro la targa ripetitrice. Si ricorda che i carrelli appendice, in quanto non immatricolati, devono esporre la sola targa ripetitrice della motrice. ́

La targa ripetitrice è sempre prescritta per i carrelli appendice; per i rimorchi immatricolati, solo se non sono muniti della nuova targa di immatricolazione.
La targa ripetitrice riporta nell’ordine due caratteri alfabetici, la lettera “R” e i sei caratteri alfanumerici. Hanno le medesime dimensioni e caratteristiche delle targhe posteriori delle motrici e sono realizzate su pannelli di fondo retroriflettente di colore giallo; solo la lettera R è di colore rosso, mentre non è presente il marchio della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere sono dotate di riquadri rettangolari delle dimensioni previste dal regolamento del c.d.s., riservati a ricevere i caratteri alfanumerici adesivi che riproducono, in colore nero e nelle stesse dimensioni previste per le targhe normali, i dati d’immatricolazione della motrice. Non devono essere impegnate le prime due o la prima casella eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri necessari per riprodurre il numero di immatricolazione. Nel caso in cui la targa della motrice rechi la scritta Roma, essa viene riportata sulla targa ripetitrice con la sigla RM.

Targhe per macchine operatrici ed agricole. Per le macchine agricole vedi articolo 113, commi 4 e 5. Per le macchine operatrici, vedi articolo 114, comma 4.

Deroghe. La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha modificato l’articolo 100 del codice della strada, riguardo i rimorchi, che, in quanto immatricolati e quindi muniti di targa propria, non dovranno più esporre posteriormente la riproduzione della targa della motrice, ma la deroga vale solo per i rimorchi dotati delle nuove targhe di immatricolazione (contraddistinta da una sequenza alfanumerica che inizia con una X) rilasciata dal 20 febbraio 2013, data di effettiva entrata in vigore delle modifiche al regolamento del c.d.s. apportate dagli articoli da 2 a 7 del d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente e in tal caso non dovranno essere muniti della targa ripetitrice.

Lo schema risultante è quindi il seguente

 

Data di ultima immatricolazione
Tipo rimorchio
Situazione
Prima del 1° ottobre 1993 Con targa di immatricolazione laterale • Obbligo di targa ripetitrice

Sanzione articolo 100, commi 4 e 11 se non esposta

• Mancanza della targa di immatricolazione del rimorchio

Sanzione articolo 100, commi 3 e 11 se non esposta

Dopo il 1° ottobre 1993, prima del 20 febbraio 2013 Con targa posteriore conforme al regolamento vigente prima del 20 febbraio 2013 • Obbligo di targa ripetitrice

Sanzione articolo 100, commi 4 e 11 se non esposta

• Mancanza della targa di immatricolazione del rimorchio

Sanzione articolo 100, commi 3 e 11 se non esposta

Dal 20 febbraio 2013 Con targa posteriore conforme alle nuove regole in vigore dal 20 febbraio 2013 • Nessun obbligo targa ripetitrice

• Mancanza della targa di immatricolazione del rimorchio

Sanzione articolo 100, commi 3 e 11 se non esposta

 

PER APPROFONDIRE

 Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114)Nuovo codice della strada

Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303)Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

PRASSI

Circolare Ministero dell’interno 10/1/1994 prot.300/A/21050/105/20/1Targhe di immatricolazione dei rimorchi

 GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione Penale sez. VI 27/2/2018 n. 9013Circolazione stradale – Alterazione della targa – Art. 490 c.p.

Corte di Cassazione Penale sez. V 15/1/2018 n. 1386Circolazione stradale – Circolazione con targa contraffatta – Art. 100 C.d.S., commi 12 e 14 – Reato ex artt. 477 e 482 c.p.

 

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