Turno festivo infrasettimanale della P.L. Il nuovo contratto non cambia l’orientamento della Cassazione

di Vincenzo Giannotti

12 Luglio 2021
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Ennesimo ricorso dei vigili che hanno chiesto il pagamento, oltre alla maggiorazione della indennità di turno, del compenso per lavoro straordinario prestato nel giorno festivo infrasettimanale, ovvero di godere di un giorno di riposo compensativo. La Cassazione (Sentenza n.19326/2021) nel confermare i propri univoci orientamenti sulla spettanza della sola maggiorazione del turno, ha evidenziato anche che il nuovo contratto delle Funzioni Locali 2016-2018 non avendo previsto nulla in merito trova applicazione la clausola generale di cui all’art. 2, ultimo comma, del medesimo contratto collettivo, secondo cui «per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL». Infatti, a dire dei giudici di Piazza Cavour, la maggior articolazione della nuova norma sui turni (art.23 C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018) ha giustificato la sostituzione del previgente art. 22, ma ciò non significa che non sia tuttora vigente il pregresso art. 24 del pregresso C.C.N.L., rispetto alle situazioni da esso regolate e non disciplinate ex novo dalla nuova contrattazione.

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