Certificazioni verdi COVID-19 – Manuale d’uso per i verificatori

Circolare Ministero della salute 28/6/2021

29 Luglio 2021
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Pubblichiamo la circolare del Ministero della salute 28/6/2021 avente ad oggetto “Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form”.

Alla circolare è allegato il Manuale d’uso per i verificatori

 

PER SAPERNE DI PIU’

 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

 

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

Fonte: www.dgc.gov.it

 

PER APPROFONDIRE

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Green Pass: le modalità di svolgimento delle attività economiche, sportive, ricreative
Indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Legge n. 105/2021

Mercoledì 4 agosto 2021

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a cura di Claudio Venghi

Il corso fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove regole imposte dal Decreto Legge n. 105/2021 che, come noto, dal prossimo 6 agosto introduce, nell’ambito delle zone bianche, l’obbligo del Green Pass per lo svolgimento di varie attività economiche, ricreative e sportive.

In particolare saranno approfonditi i seguenti aspetti:

il presupposto del possesso del Green Pass per accedere alle attività e luoghi in cui è richiesto;

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