Quando è più facile prendersela con il comune …

di Emiliano Bezzon

19 Novembre 2021
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di Emiliano Bezzon
Tratto dalla rivista La Polizia Locale

 

Alcune settimane or sono, mi è capitato di essere convocato da un sostituto procuratore: aveva ricevuto una notizia di reato per occupazione abusiva di aree. Esaminato il fascicolo sottopostogli dai suoi collaboratori di polizia giudiziaria (nel caso specifico appartenenti alla polizia municipale), aveva preso in considerazione diverse possibilità di prosecuzione dell’attività. Prima di procedere con l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, aveva ritenuto di sentirmi per capire l’impatto delle sue eventuali decisioni sulle attività del Corpo e, più in generale, i costi che ne sarebbero derivati per l’amministrazione comunale, cioè per tutti (è bene ogni tanto ricordarlo).

Io mi sono sinceramente meravigliato e ho persino ritenuto di dover manifestare il mio positivo stupore al magistrato, dato che in oltre cinque lustri di rapporti con diverse Procure della Repubblica mai mi era capitato (certo per la limitatezza della mia esperienza e competenza) che si prendesse in considerazione l’impatto economico derivante dall’adozione dei provvedimenti giudiziari, cercando un corretto equilibrio tra le ragioni di giustizia e la sostenibilità economica.

Quando si parla di giustizia, anche in tempi di riforme, difficilmente si parla di costi e quando lo si fa, nessuno prende in considerazione i costi indiretti, cioè riversati su altri enti. Forse è addirittura un calcolo impossibile. Sarebbe invece possibile, ad esempio, calcolare il costo complessivo delle donne e degli uomini della polizia locale italiana impiegati permanentemente presso le Procure della Repubblica. Ma è discorso complesso e articolato, con responsabilità trasversali, sul quale ci ripromettiamo di tornare prossimamente in maniera esaustiva.
La pubblica amministrazione troppo spesso fa ancora troppa fatica a rapportarsi con una gestione oculata delle risorse, soprattutto quando capita di impiegare quelle a carico di enti diversi dal proprio. E questo è un punto fermo. Lo dimostrano, tra l’altro i diversi tentativi di taglio della spesa pubblica operati da diversi commissari, primo fra tutti Carlo Cottarelli, ormai alcuni anni or sono.

Oggi, tra le voci di spesa sempre più rilevanti nei bilanci comunali sono le partite risarcitorie a favore di privati. Da anni siamo abituati a gestire le richieste di danno per i sinistri conseguenti, ad esempio, la cattiva o assente manutenzione stradale, causa di danni a veicoli o anche a persone per cadute o similari.
Su questo le amministrazioni locali si sono, per così dire, attrezzate, stipulando specifiche polizze di copertura assicurativa per danni a terzi. Non si tratta peraltro di una spesa insignificante nei bilanci comunali. Anche perché talvolta operano franchigie onerose e le compagnie assicuratrici sono sempre meno disposte a coprire rischi risarcitori che, per il vero, stanno diventando delle quasi certezze.

Non credo esista oggi, almeno tra le grandi e medie città, alcuna realtà esente da evidenti criticità nella manutenzione della propria rete viaria e delle relative pertinenze.
Si potrebbe anche dire che non è infrequente che i ripristini del manto stradale, fatti a seguito di lavori di privati, non siano spesso eseguiti a regola d’arte e forse una maggiore incisività dell’azione da parte dell’ente proprietario della strada eviterebbe diversi risarcimenti. Ciò detto, appare comunque quasi sempre inequivocabile il nesso di causalità tra la presenza di una buca o malformazione del manto e il danno a cose o persone.

Altre volte la sussistenza del nesso di causalità appare perlomeno discutibile.

È questo il caso di una recente sentenza del Tribunale di Torino, che ha condannato l’Amministrazione Comunale a risarcire alcune decine di residenti per il danno loro derivante dal disturbo creato dai locali pubblici (e dai loro avventori) in un’area della cosiddetta movida. Si tratta peraltro di una partita risarcitoria consistente, oltre al milione di euro.
I giudici hanno in sostanza ritenuto che il proliferare di locali e l’assenza di un rigido rispetto di orari di chiusura sia attribuibile in termini di responsabilità diretta ed esclusiva all’ente locale, per carenza dell’azione di pianificazione e controllo.

Verrebbe da dire:
• che la liberalizzazione di attività e orari sta in leggi dello Stato
• che i controlli di polizia municipale si traducono nell’irrogazione di sanzioni pecuniarie ma che la sospensione o chiusura di attività è spesso di competenza di organi dello Stato
• che la proliferazione di dehors sulla pubblica via è – soprattutto ora – auspicata e sostenuta come strumento di superamento della crisi pandemica e opportunità di riduzione del contagio in spazi chiusi.
Verrebbe anche da dire che, se appare difficile chiamare a risponderne la generalità dell’utenza dei pubblici esercizi di una strada o un quartiere, avrebbe forse senso prevedere una responsabilità, almeno parziale, dei gestori dei locali. Certo chi subisce un danno, quando chiaramente accertato, è giusto venga adeguatamente risarcito.
Forse occorre evitare che possa passare l’idea che comunque fare causa al Comune (e solo al Comune) conviene, perché:
• a volte si difende poco o male
• è comunque solvibile più di chiunque altro
• il ginepraio giuridico in cui sono costretti a destreggiarsi gli enti locali favorisce la possibilità di trovare qualche lacuna o inadempienza dell’azione amministrativa.

Il “nesso di causalità” è un concetto giuridicamente complesso, non solo in ambito penalistico; la sentenza cui facciamo riferimento forse lo ha trattato in maniera eccessivamente semplicistica. Ma è ovviamente solo un’opinione.

Occorre però pensare anche che quando si sentenzia in termini così rilevanti a carico di un ente pubblico è come se lo si facesse a carico della collettività. Questo richiede un’attenzione forse ancor più alta di quella che già deve essere posta alle questioni di giustizia e soprattutto la forza di non cedere alla tentazione di trasformare (o favorire il mutamento di) opportunità e legittime aspettative in opportunismo.

 

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