Per individuare le caratteristiche di opera precaria si utilizza il criterio funzionale

di Gabriele Mighela

17 Dicembre 2021
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In materia di reati edilizi, la giurisprudenza amministrativa nel fare chiarezza in materia di opere precarie ha chiarito che la previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001 considera interventi di nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

 

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