CASI RISOLTI – Accertamento d’ufficio della mancanza di copertura assicurativa e invito alla presentazione dei documenti

Con due circolari del 2019 e 2020 il Ministero dell’Interno ha ammesso la contestazione non immediata su strada

22 Aprile 2022
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IL CASO

Con due circolari del 2019 e 2020 il Ministero dell’Interno (ferma restando l’esclusione della contestazione differita d’ufficio basata su sistemi/strumenti non omologati/approvati per la rilevazione delle violazioni della mancata assicurazione o revisione del veicolo), ha ammesso la contestazione non immediata su strada, successiva ad ulteriori accertamenti, nel solo caso in cui l’operatore su strada, allertato da sistemi/strumenti ad es. di VDS, sia stato impossibilitato a procedere al fermo del veicolo ecc.

Si chiede se le suddette indicazioni ministeriali possano ritenersi tutt’ora valide e come esse si concilino con le modifiche apportate all’art. 180 codice della strada dal DL 10/09/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 09/11/2021, n. 156.

Inoltre, in particolare, quale sia la procedura da seguire oggi nel caso ricorra la situazione descritta nelle suddette circolari.

Le indicazioni del Ministero dell’interno circa la possibilità di utilizzare strumenti per l’accertamento delle violazioni in materia di assicurazione obbligatoria e revisione dei veicoli, gestite in presenza degli agenti, sono sicuramente valide e confermano quanto sostenuto anche prima da questo autore circa l’assenza di disposizioni che ne richiedano l’omologazione o l’approvazione, in quanto tali strumenti così utilizzati costituiscono un semplice ausilio per gli accertatori, i quali potrebbero altrettanto semplicemente annotare la targa del veicolo in circolazione ed effettuare il controllo consultando il sistema informativo del MIMS, come si fa, ad esempio, per controllare i veicoli in sosta.

Detto questo, il quesito pare incentrarsi come tema sulla nuova formulazione dell’articolo 180, comma 8, che, come già sostenuto in altre occasioni, riguarda però l’attività di contestazione immediata e non anche i casi in cui questa non sia necessaria (ad esempio quando l’accertamento è conseguenza delle previsioni dell’articolo 193, comma 4-ter e seguenti), ovvero non sia stata possibile per fattori contingenti (es. veicolo lanciato ad eccessiva velocità, impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari, etc.).

Quindi, per quanto riguarda gli accertamenti previsti dall’articolo 193, comma 4-ter e seguenti, non pare vi possano essere dubbi circa la specificità di tale disposizione, che non ha risentito di alcuna modifica, anche perché in questo caso da un lato è specificamente previsto l’invito ex art. 180, comma 8 e dall’altro, come detto, la nuova formulazione riguarda il caso in cui l’accesso alle banche di dati o archivi pubblici “non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione”.

Tornando alla modifica, l’ultimo periodo dell’articolo 180, comma 8, fa riferimento al momento della contestazione e dovrebbe essere, pertanto, riferito al solo caso della contestazione immediata.

Tuttavia non si può tacere che, già prima della riforma, esisteva una linea interpretativa che faceva leva sui principi di semplificazione e che riteneva non consentito richiedere informazioni già in possesso della pubblica amministrazione; lo stesso Ministero dell’interno aveva sostenuto almeno in due diverse occasioni che le registrazioni consultabile nel sistema informativo del MIMS erano da considerarsi attendibili e in caso di errore che si dovesse procedere alla tempestiva archiviazione dei verbali.

Tutto vero, ma solo in parte e va considerato che per le verifiche effettuate mediante apparecchi misuratori della velocità, ovvero degli accessi abusivi o con altri apparecchi che non consentono la contestazione immediata perché è impossibile intimare l’alt nei modi regolamentari o perché il veicolo è già a distanza una volta accertata la violazione, per quanto riguarda la copertura assicurativa non risulta abrogata la disposizione dell’articolo 193, comma 4-quater (come già ho evidenziato).

Per quanto riguarda gli accertamenti effettuati con strumenti non approvati/omologati per il funzionamento automatico, come quello indicato nel quesito, si ritiene che se la contestazione immediata non è avvenuta non trovi una diretta applicazione la nuova previsione dell’articolo 180, comma 8; ciò non significa, però, che tale novità non possa avere un effetto indiretto, stimolando il contenzioso e anche influenzando le decisioni dei giudici di pace e delle prefetture.

Va ricordato, a sostegno della tesi della sopravvivenza della possibilità di intimare la presentazione della prova contraria, che per la copertura assicurativa è vero che vi è la possibilità di una visura tramite il sistema informativo del MIMS, alimentato dai dati assicurativi dei veicoli, ma è anche vero che tali informazioni non sono attendibili al 100%, perché anche se gli assicuratori dovrebbero provvedere in tempo reale ad aggiornare la banca dati, non esistendo una sanzione nei loro confronti, accade spesso che l’aggiornamento avviene in ritardo o addirittura non viene effettuato; pertanto, l’invito ad esibire i documenti assicurativi non dovrebbe essere visto come un aggravamento del procedimento, ma come una partecipazione al procedimento in modo tale da consentire la prova contraria ed evitare un aggravamento del procedimento stesso.

Per quanto riguarda le revisioni, se è vero che nella quasi totalità dei casi l’aggiornamento è contestuale al superamento della visita e prova, perché l’inserimento dell’esito determina la stampa dell’etichetta adesiva recante l’esito del collaudo, è anche vero che esistono situazioni in cui la circolazione con la revisione scaduta non è sanzionabile perché lecita, come quando esiste una prenotazione effettuata prima del termine di scadenza presso un UMC, ovvero se il veicolo sospeso dalla circolazione per una precedente violazione dell’articolo 80, comma 14, si sta recando ad effettuare la revisione, oppure quando vi sono interruzioni del collegamento con il sistema informativo che non consentono di registrare l’esito della revisione.

Anche in tale caso l’invito non determinerebbe un aggravamento del procedimento, ma garantirebbe all’intestatario del veicolo di dimostrare l’esistenza della prenotazione o la circolazione per recarsi ad effettuare la revisione con un provvedimento di sospensione dalla circolazione o comunque di aver effettuato la revisione non registrata per temporanea interruzione delle comunicazioni telematiche.

Detto questo, per cercare di limitare il contenzioso, nel contempo aderendo alle indicazioni del Ministero dell’interno e ai principi generali che si possono desumere dalla recente modifica dell’articolo 180, comma 8, si potrebbe optare per una soluzione bilanciata, rinunciando ad effettuare l’invito ed procedendo a una nuova verifica a distanza di tempo rispetto alla data di accertamento della circolazione, così da consentire l’aggiornamento della banca dati così da ridurre al minimo i “falsi positivi”; nel caso in cui dalle maglie di tale ulteriore verifica filtri qualche “falso positivo”, nel caso di ricorso al prefetto si proporrà l’archiviazione; nel caso di ricorso al giudice di pace si procederà in autotutela chiedendo la cessazione della materia del contendere e comunque la compensazione delle spese, alla luce del fatto che alcuna responsabilità può essere attribuita all’organo di polizia stradale.

Quanto all’applicazione differita del sequestro nel caso di accertamento d’ufficio, vale il brocardo nemo tenutur ad impossibilia, per cui si procederà nei limiti del possibile e della competenza territoriale; il sequestro deve essere effettuato per assicurare l’indisponibilità del veicolo da parte dell’intestatario, così che ricorrendone i presupposti possa avere concreta applicazione la confisca (che comunque può essere disposta a prescindere dall’applicazione del sequestro, sempre che il veicolo sia nella disponibilità del soggetto obbligato).

Se il veicolo non si trova nel territorio di competenza si comunicherà alla prefettura, la quale potrà incaricare altro organo di polizia del rintraccio del veicolo e dell’applicazione del sequestro. In alcuni casi si è proceduto direttamente richiedendo l’ausilio dei colleghi di altri comuni, ma converrà che tali incombenze gravino sulla prefettura.

Ovviamente, se non è possibile il rintraccio del veicolo e quindi l’applicazione del sequestro, la prefettura adotterà ugualmente (e celermente) il provvedimento di confisca, in quanto il sequestro è solo una misura cautelare, per cui la sua applicazione non è condizione legittimante per disporre la confisca, ma solo strumento per evitare la dispersione del bene.

Il Ministero dell’interno, con propria nota prot. M/2413-25 del 20 settembre 2000 si è occupato della questione in merito all’accertamento di violazioni a seguito della presentazione dei documenti concludendo che << ai sensi dell’art. 214 codice della strada, quando è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (e vale ovviamente anche per il sequestro), l’organo di polizia stradale provvede a far cessare la circolazione e a far custodire il mezzo solo dopo aver accertato la relativa violazione.

Non pare quindi che possano sorgere dubbi interpretativi in merito alla applicazione della sanzione accessoria di che trattasi anche nel caso in cui l’accertamento dell’infrazione avvenga in un momento successivo a quello della commissione della violazione.

Pertanto, quando il veicolo si trovi in luogo distante da quello della commessa violazione, si ritiene che – in adesione ai principi di economicità e razionalità dell’’azione amministrativa – l’organo accertatore, disposto il fermo amministrativo del mezzo, possa autonomamente valutare la possibilità di interessare il Comando di Polizia Municipale del luogo di residenza o di domicilio del proprietario del bene affinché lo stesso provveda, in loco, all’esecuzione dell’atto in argomento, ricoverando il veicolo in apposito luogo di custodia e curando che la sua restituzione al proprietario avvenga solo dopo il pagamento delle spese al titolare della depositeria >>; tali indicazioni possono ritenersi ancora oggi valide e di norma si procederà con l’affidamento allo stesso proprietario, per cui l’applicazione sarà più semplice, ma si consiglia di concordare con la locale prefettura che, ove ritenuto opportuno, sia questa a coordinare l’attività di sequestro da parte di altri organi di polizia.

 

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