CASI RISOLTI – Posa di dissuasori di sosta

Su una carreggiata a due corsie è stata posizionata una pesa dinamica per il controllo di veicoli pesanti circolanti. Per evitare il passaggio sulla pesa, i veicoli transitano su un’area adibita alla sosta rialzata e parallela alla careggiata.

6 Maggio 2022
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IL CASO

Su una carreggiata a due corsie è stata posizionata una pesa dinamica per il controllo di veicoli pesanti circolanti. Per evitare il passaggio sulla pesa, i veicoli transitano su un’area adibita alla sosta rialzata e parallela alla careggiata.

Pertanto, si vorrebbero posizionare dei dissuasori di sosta (panettoni) nell’area di sosta in modo da “costringere” i veicoli a transitare sulla carreggiata. L’art. 180 del Regolamento del CDS prescrive per il posizionamento dei dissuasori la richiesta al Ministero dei Lavori Pubblici. È possibile posizionarli come arredo urbano? Come si possono posizionare dei dissuasori in modo legittimo?

Non esiste un disciplinare tecnico con il quale il Ministero abbia stabilito le caratteristiche dei dissuasori di sosta, di cui l’articolo 180 del regolamento da una definizione molto ampia e vaga.

Riesce anche difficile pensare a come il Ministero possa autorizzare questi dispositivi, in assenza di parametri tecnici precisi, ma ciò non è escluso.

Si tratta comunque segnaletica stradale di tipo complementare, espressamente prevista dall’articolo 38, comma 1, lettera d) del Codice della strada e definita nell’articolo 42, comma 2, per cui è vietata l’adozione di dispositivi non conformi a quanto stabilito nel regolamento; quindi non sarà possibile adottare un provvedimento per l’apposizione di dissuasori di sosta senza autorizzazione del Ministero.

Questo è ciò che sostiene il Ministero nella direttiva sulla corretta ed uniforme collocazione della segnaletica stradale:

<< 6 . Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare. Tra i dispositivi di segnaletica, complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per, segnaletica complementare i quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta. Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento. Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli. omissis – I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.>>

Vista anche la posizione del Ministero, si ritiene, pertanto, che i dissuasori di sosta, rientranti nella segnaletica stradale, possano essere autorizzati dal MIMS in analogia con quanto previsto per la segnaletica verticale dall’articolo 77, comma 5, del regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 180 del regolamento.

L’utilizzo di dissuasori di sosta in funzione di arredo stradale non pare risolvere il problema, anche perché non cambia la natura del manufatto (si veda in tal senso l’articolo 180, comma 3, del regolamento).

Semmai si potranno realizzare opere stradali (ad esempio marciapiedi rialzati o cordoli di separazione) per incanalare la carreggiata. Se si tratta di strada extraurbana possono essere collocati i delineatori normali di margine di cui all’articolo 173 del regolamento.