I murales sono interventi di manutenzione straordinaria

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato il dipinto murale non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell’attività edilizia libera.
Ciò, naturalmente a prescindere dal fatto che l’edificio sia sottoposto alle previsioni contenute nella parte seconda del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per quanto riguarda gli aspetti storico-artistici e monumentali e che non risultino emanati provvedimenti di dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico, nel qual caso occorre anche l’espressione di parere o nulla osta da parte della competente Soprintendenza.

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