Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/2/2023 (G.U. 15/3/2023 n. 63)

16 Marzo 2023
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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/2/2023 (G.U. 15/3/2023 n. 63) – Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 405 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiornati in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nella misura del 15,6%.

Gli importi previsti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 gennaio 2021, si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati, come di seguito riportato:

ove e’ previsto l’importo di euro 86,86, lo stesso si intende sostituito dall’importo di euro 100,41;

ove e’ previsto l’importo di euro 173,73, lo stesso si intende sostituito dall’importo di euro 200,83;

ove e’ previsto l’importo di euro 217,15, lo stesso si intende sostituito dall’importo di euro 251,03;

ove e’ previsto l’importo di euro 347,45, lo stesso si intende sostituito dall’importo di euro 401,65;

ove e’ previsto l’importo di euro 434,32, lo stesso si intende sostituito dall’importo di euro 502,07;

ove e’ previsto l’importo di euro 868,64, lo stesso si intende sostituito dall’importo di euro 1.004,15;

ove e’ previsto l’importo di euro 1.302,95, lo stesso si intende sostituito dall’importo di euro 1.506,21.