CASI RISOLTI – Competenza territoriale in caso di documento falso

È punibile in Italia il cittadino straniero o unionale che esibisce o che comunque fa uso di un documento falso?

26 Maggio 2023
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IL CASO

È punibile, in Italia, il cittadino straniero o unionale che esibisce o che comunque fa uso di un documento falso, atteso che è probabile che il falso sia stato prodotto all’estero?

In effetti si registrano, anche se sporadiche, archiviazioni in tal senso.

In buona sostanza alcuni p.m. ritengono sussistere il difetto di giurisdizione del Giudice Penale Italiano, poiché, in alcuni casi, non sarebbe stato pos­sibile sapere ove tale reato si fosse consumato trattandosi di documento straniero.

In realtà il problema non si dovrebbe porre se si considera che attraverso l’uso del documento falsificato (esibizione su richiesta di un agente di polizia) si è integrato il reato di concorso nella falsificazione ex artt. 477 e 482 codice penale.

Ne consegue, evidentemente, che non è affatto sconosciuto il luogo ove si è manifestata la condotta imputabile (cioè l’uso del documento che ha determinato il concorso): l’utilizzo è avvenuto in Italia e pertanto il concorso si è prodotto in Italia con ogni conseguenza in ordine alla Giu­risdizione.

Alla luce dei principi appena richiamati, si deve concludere che, non solo sul territorio nazionale è punibile chi ha utilizzato il documento falso (e pertanto ha concorso nella falsificazione) ma, astrattamente, sarebbe soggetto alla giurisdizione del Giudice Italiano lo stesso autore materiale della falsificazione (ovunque egli abbia operato).

Tale percorso, puramente logico, è parallelamente suffragato da ragioni più squisitamente giuridiche.

Nel caso di specie, a parere di chi scrive, trova intatti piena applicazione il contenuto dell’art. 6 codice penale, che testualmente recita:

<<Reati commessi nel territorio dello Stato

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge Italiana. 

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o la omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.>>

Interessante, in quanto di diretta applicazione al caso in esame, è la giu­risprudenza correlata alla norma de quo in ordine al concorso di persone.

Insegna al riguardo il Supremo Collegio che “Il reato concorsuale si con­sidera commesso in Italia da parte di tutti i concorrenti anche se taluno di essi abbia materialmente operato stando all’estero” (Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 1988, n. 11149).

Ed ancora:

“In relazione a reati commessi in parte anche all’estero, ai fini dell’affermazione della giu­risdizione italiana è sufficiente, a norma dell’art. 6 c.p., che nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta in tutto o in parte l’azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi ed a tutta l’attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile; la circostanza che l’autore, o gli autori del reato siano già stati giudicati all’estero per lo stesso fatto, non è di ostacolo alla rinnovazione del giudizio in Italia, atteso che nel nostro ordinamento, salvo diversi accordi a livello internazionale, non vige il principio del ne-bis in idem internazionale” (Cass. Pen., Sez. VI, 6 aprile 2000, n. 4284).

 

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