Contro questa determinazione un automobilista ha proposto censure evidenziando l’illegittimità della scelta locale.
L’art. 185 d.lgs. n. 285/1992, stabilisce che i veicoli di cui all’art. 54 comma 1, lett. m) (autocaravan), ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
Nella ordinanza impugnata la disciplina imposta contiene una forte limitazione all’uso degli autocaravan, in violazione dell’art. 185, e non è adeguatamente motivata circa le sue ragioni, individuate genericamente nella necessità di regolamentare la sosta e il parcheggio nello spiazzo antistante il palazzetto dello sport.
L’adozione di un divieto di sosta riservato ad una determinata categoria di utenti, pur se teoricamente sostenibile, deve essere adeguatamente motivato e il ricorso viene, pertanto, accolto.
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