Gli aspetti giuridici dell’acquisto di auto usate

Il commercio di auto usate ha avuto, nell’ultimo decennio, una diffusione notevole. Le ragioni dell’incremento della domanda e dell’offerta sono da ricercarsi in prima battuta nell’aumento di vetture accettate in permuta dai concessionari, i quali, pur di vendere automobili nuove hanno dato il via a un nuovo mercato, quello dell’usato garantito

15 Febbraio 2018
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I tre canali del mercato dell’usato

Per acquistare un’auto usata è possibile rivolgersi a concessionari di case automobilistiche, autosaloni dell’usato o privati.
Presso i concessionari è possibile trovare “auto a km 0” ovvero vetture che sono state acquistate dal concessionario per raggiungere gli obiettivi di vendita, ma non hanno mai circolato.
All’interno degli autosaloni dell’usato, invece, si trovano vetture di ogni marchio. Solitamente queste strutture acquistano le auto in blocco dai concessionari, i quali non riescono a smaltire l’usato velocemente.
A chiudere il mercato delle auto usate vi sono i privati, i quali vendono a prezzi variabili l’auto di proprietà senza intermediari.

Vendita di auto usate: le garanzie offerte dal Codice Civile

Quando si acquista un’auto usata il rischio principale cui si va incontro riguarda la garanzia dei vizi della cosa venduta, garanzia normata dagli articoli compresi fra il 1490 e il 1495 del Codice civile. Tale norma è applicabile a tutte le tipologie dei canali di vendita. La scelta del legislatore di applicare a beni usati le norme prescritte per i beni nuovi nasce dall’esigenza di fornire delle garanzie al consumatore. Infatti, il bene usato, anche se logorato dal tempo, deve essere idoneo all’uso.
Secondo l’articolo 1490, comma 1 contenuto nel Codice Civile, quindi, il venditore deve assicurare che il bene oggetto di vendita non deve possedere vizi tali da renderlo inidoneo all’uso, diminuendone in questo modo il valore.
Gli articoli 1492, comma 1, e ancora 1493 e 1494 del medesimo Codice Civile, inoltre, sottolineano come la garanzia fornita dal venditore deve consentire, eventualmente, al compratore di poter richiedere una riduzione del prezzo oppure il decadimento del contratto. Nel caso in cui il compratore richieda la risoluzione del contratto il venditore è tenuto a restituire la somma ricevuta per la vendita e le spese sostenute per effettuarla.
Inoltre, il venditore, secondo l’ex articolo 1123 del Codice Civile è tenuto anche a rimborsare il danno, a meno che non provi che non era a conoscenza del vizio posseduto dal bene venduto. Infine, dovrà anche risarcire il consumatore di eventuali danni provocati dal vizio del bene usato.

La garanzia decade solo se il compratore è a conoscenza dei vizi posseduti dal bene oggetto d’acquisto, o se essi erano riconoscibili al momento dell’acquisto. L’esclusione della garanzia non ha valenza se il venditore sostiene che il bene è esente da vizi, tacendoli in mala fede.

Secondo l’art. 1495 del Codice Civile il compratore deve denunciare i vizi del bene acquistato entro 8 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, a meno che il contratto non preveda altri termini. L’azione cade in prescrizione entro un anno dal momento della consegna del bene.

La tutela dei consumatori: maggiori garanzie per l’acquirente

A tutela delle compravendite dei beni mobili interviene anche il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 24, che attua la direttiva CE sulla Tutela dei consumatori. Tale normativa può essere applicata solo per le compravendite poste in essere fra un consumatore e un professionista, quindi non possono essere applicate ai commerci fra privati.

Secondo la norma la garanzia del bene consegnato ha validità di due anni. L’acquirente ha quindi diritto al ripristino del bene: il venditore è tenuto alla riparazione o sostituzione gratuita. Il difetto deve essere denunciato dall’acquirente entro due mesi e in ogni caso la garanzia si ritiene prescritta trascorsi 26 mesi dalla consegna.

la norma sulla Tutela del consumatore introduce il concetto di “difetto di uniformità” che prevede, secondo l’art. 1519 ter, al comma 1, che il venditore ha l’obbligo di consegnare un bene conforme a quanto previsto dal contratto.
Ciò significa che il bene venduto deve possedere le caratteristiche previste dal contratto.
Inoltre, secondo l’art.1519 ter il bene venduto deve essere idoneo all’uso per il quale sono adoperati beni dello stesso tipo, e devono altresì possedere qualità e prestazioni tipiche di un bene di quel genere.

 Visto e piaciuto: una clausola insidiosa

Nei contratti stipulati per la compravendita delle auto usate è spesso presente la clausola del visto e piaciuto. Tale clausola può portare all’esclusione della garanzia, a seconda che il giudice le attribuisca la natura di elemento essenziale del negozio oppure la ritenga semplice clausola di stile.

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