Notificazione postale: la mancata prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD)

Ordinanza Corte di Cassazione 16 maggio 2025, n. 13039

Giuseppe Carmagnini 11 Giugno 2025
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La pronuncia della Cassazione, sezione lavoro civile del 16/05/2025 n. 13039, muovendo dal dictum già tracciato nella gemella ordinanza n. 6363/2020 e innestandosi sul solco ermeneutico della sentenza a sezioni unite n. 12332/2017, consolida il principio secondo cui, in regime di notificazione postale, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito determina la radicale invalidità del procedimento notificatorio e, con essa, l’irrimediabile decadenza dell’autorità amministrativa dal potere sanzionatorio; la Corte, dopo aver ribadito che l’onere probatorio incombe integralmente sull’ente notificante, enfatizza la dimensione costituzionalmente orientata dell’art. 8 l. 890/1982, inteso quale presidio effettivo del diritto di difesa, rifiutando letture minimaliste che si limitino alla prova della sola spedizione della raccomandata informativa, come peraltro in passato si leggeva in alcune sentenze di legittimità.

Il ragionamento si sviluppa mediante una rilettura combinata degli artt. 14, 16, 22 e 23 l. 689/1981, ritenendo che il termine decadenziale di novanta giorni costituisca baluardo inderogabile a tutela dell’affidamento del cittadino e che la scissione soggettiva degli effetti della notifica non possa operare quando – come nel caso di specie – la notificazione stessa non sia validamente perfezionata.

Viene così sconfessata la tesi, pure sostenuta da parte della giurisprudenza di merito richiamata dal giudice di rinvio, secondo cui l’opposizione all’ordinanza‐ingiunzione avrebbe efficacia sanante, in virtù del carattere recuperatorio del giudizio sul rapporto. Il Supremo Collegio chiarisce che tale effetto è confinato alle ipotesi in cui l’atto presupposto sia stato tempestivamente portato a conoscenza dell’interessato, poiché solo in quel frangente egli può articolare difese di merito; in assenza di valida notifica o, comunque, della piena prova del suo perfezionamento, infatti, il potere punitivo deve ritenersi estinto ex lege, con conseguente annullamento dell’ordinanza, senza possibilità per l’amministrazione di reiterare la notifica.


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