La Corte ricorda che si configura il reato di cui all’art. 474 c.p. se si accerta a che titolo l’imputato possedeva la merce sequestratagli. In tal modo si esclude la punibilità ex art. 648 cod. pen. (reato di ricettazione).
È infatti considerato acquirente finale di merce contraffatta colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto: di conseguenza, risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.
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