Il testo individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia o amministrative dal Centro elaborazione dati (CED) della direzione centrale della polizia criminale istituito presso il Ministero dell’interno.
Tra l’altro, il regolamento prevede che i dati raccolti e trattati per finalità amministrative sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell’ambito di un’attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
Inoltre, si definiscono le modalità di classificazione dei dati e delle informazioni raccolti nel CED secondo “macro categorie” omogenee, alle quali è strettamente correlata la gestione dei livelli e delle autorizzazioni all’accesso e si stabilisce, in ossequio al cosiddetto “diritto all’oblio”, che la conservazione dei dati non può protrarsi per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, in ossequio ai principi di “necessità” e “proporzionalità”, che trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione (se pari o superiore a quindici anni), ad essi possano accedere solo gli operatori di polizia autorizzati e appositamente abilitati all’accesso, unicamente per il compimento di specifiche operazioni nell’ambito di attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
Infine, il testo stabilisce le modalità in cui gli interessati possono presentare le proprie istanze e far valere i diritti previsti dalle normative in materia di dati personali, e i termini in cui il Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale, deputato a ricevere le istanze stesse, è tenuto a comunicare le proprie determinazioni, nonché le modalità e i termini per l’eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o il ricorso giurisdizionale.
Il testo tiene conto delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali e sarà trasmesso alla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato, per l’espressione del previsto parere.
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