In queste settimane si è discusso molto di questa possibilità in molti forum specialistici su internet, ed in moltissimi uffici pubblici, poiché in molti erano sicuri di poter tranquillamente partecipare ai diversi bandi di mobilità tra enti pubblici senza dover richiedere il rilascio del nullaosta da parte dell’amministrazione di dipendenza.
Come detto poc’anzi è vero che il D.L. 90/2014 ha introdotto un cambiamento dell’istituto della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del Dlgs 165/2001, ma come si evince dallo stesso art. 4 del D.L. 90, in primo luogo questa modifica è da considerarsi: “In via sperimentale e in attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche..”
Inoltre lo stesso art. 4 del D.L. 90/2014 afferma che l’abolizione del rilascio del nullaosta preventivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di dipendenza non si applica per tutti gli enti pubblici ma solo per : “ il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali”, e fatti salvi i termini di preavviso, “a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza”.
I mass media hanno pubblicizzato la modifica dell’art. 30 del Dlgs 165/2001, scrivendo a più riprese dell’abolizione del nullaosta preventivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza per tutti i dipendenti pubblici, ma come si evince da quanto detto poc’anzi questa possibilità quindi vale solo per alcune categorie di enti pubblici..e poi a determinate condizioni.. Attenzione quindi ad alimentare false speranze!
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