Tali regole non devono essere rispettate solo in fase di registrazione contabile dell’accertamento di entrata o dell’impegno di spesa, ma anche nelle fasi successive, garantendo quindi che le riscossioni e i pagamenti vengano effettivamente imputati all’esercizio in cui vengono a scadenza il credito o il debito per l’ente, a prescindere da come sia stato imputato in origine, rispettivamente, l’accertamento o l’impegno contabile.
Contabilità armonizzata: nuove regole di imputazione delle entrate e delle spese al bilancio comunale
Naturalmente questa verifica può comportare la necessità di spostare, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, accertamenti o impegni all’esercizio successivo a quello di imputazione originaria.
Come noto, il rendiconto della gestione è preceduto dal riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, che viene effettuato con un’unica deliberazione della Giunta Comunale solitamente nel corso del mese di marzo e comunque in tempo utile per rispettare la scadenza di legge del consuntivo fissata, come noto, al 30 aprile.
In quella sede vengono effettuate le reimputazioni di accertamenti e impegni.
Il testo unico, infatti, prevede:
- all’articolo 179, comma 3-bis che «non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario»;
- all’articolo 183, comma 5, che «non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica».
Qualora l’ente abbia assunto un impegno o un accertamento imputato sull’esercizio 2016, per il quale, al 31 dicembre, non è maturata l’esigibilità, prima di disporre il pagamento o l’incasso occorre procedere alla sua reimputazione sull’esercizio 2017.
Necessità di pagare o incassare somme a residuo non esigibili prima del rendiconto di esercizio
La verifica dell’esigibilità dei residui e la loro reimputazione è attività demandata al riaccertamento ordinario, che la Giunta delibera in vista del rendiconto dell’esercizio indicativamente durante il mese di marzo. Può accadere, tuttavia, che si verifichi la necessità di pagare o incassare prima di tale periodo somme a residuo che non sono esigibili.
Per garantire la continuità dell’azione amministrativa l’ordinamento ammette una reimputazione parziale “anticipata” rispetto ai tempi del riaccertamento ordinario, al solo fine di pagare o incassare somme connesse ad obbligazioni non esigibili al…
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