Assegnate ai comuni le risorse economiche di compartecipazione agli straordinari delle polizie locali

20 Aprile 2020
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Il Ministero dell’Interno ha pubblicato i contenuti della Conferenza Stato-città che, in data 15 aprile 2020, ha approvato lo schema di riparto delle risorse stanziate dagli artt. 114 e 115 del dl 18/2020 (Cura Italia), destinate, rispettivamente, alla sanificazione di uffici, ambienti e mezzi degli enti locali (70 milioni di euro complessivi di cui 65 ai Comuni e 5 alle Province e alle Città Metropolitane) e alla integrazione dei compensi da lavoro straordinario delle polizie locali (10 milioni di euro complessivi). Si precisa che, la metodologia di riparto ha tenuto conto, in entrambi i casi, delle variabili relative alla “popolazione residente” e al “n. di contagi”. Inoltre, con specifico riferimento al riparto di cui all’art. 114, è stata inoltre recepita la proposta dell’ANCI di prevedere una soglia minima per ciascun comune di importo non inferiore a 1.000 euro, al fine di evitare attribuzioni di entità irrisoria.

La disposizione legislativa

L’art. 115 rubricato “straordinario polizia locale” ha previsto che:

  • Comma 1Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio”;
  • Comma 2Presso il Ministero dell’interno é istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo  personale.  Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si  provvede con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza  Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della  popolazione  residente  e  del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati”.

 

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