CASI RISOLTI – Sinistro stradale e accertamenti fuori territorio

Tutti gli elementi oggettivi rilevati possono essere comunque utilmente valorizzati nelle controdeduzioni

9 Novembre 2023
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IL CASO

Durante un trasferimento tra un Comune e l’altro dove presto servizio, all’interno di un tornante mi sono imbattuto in un incidente (il conducente rimasto sul posto aveva chiamato i Carabinieri che però non sono intervenuti perché impegnati in altri servizi). 

Il conducente in evidente stato di agitazione mi raccontava che aveva incontrato un pullman grigio (probabilmente di linea) che andava a forte velocità ed oltrepassando la linea di mezzeria aveva colliso la sua vettura. Nonostante l’urto ed il suo suonare di clacson aveva proseguito la sua corsa. La vettura riportava danni evidenti al parafango anteriore. Non vi erano però testimoni dato anche la curva particolarmente chiusa tale da lasciare poca visuale. Scattavo foto dell’accaduto ma ritenevo di liberare la strada al più presto poiché la permanenza era pericolosa (purtroppo la foto del particolare del danno mi sono accorto dopo che non era venuta). Mi sono recato poi presso il l’Ufficio, dove ho consultato le telecamere ed ho preso atto dell’unico pullman passato (in effetti di linea); mi sono poi recato presso la sede, dove non ho trovato né il pullman né l’autista che aveva già finito il turno. Ho raggiunto il pullman sulla linea che stava facendo in quel momento ed ho constatato che aveva una rigatura nuova sulla fiancata di alcuni metri (assolutamente priva di polvere). Il conducente dichiarava all’addetto al traffico di aver visto una macchina grigia in centro alla strada proprio dove è avvenuto l’incidente ma di non essersi accorto di averla collisa. Ho ritenuto di contestare la violazione all’art. 189, comma 1. 

Il conducente ha ricorso al Prefetto scrivendo le testuali parole: “si contesta integralmente il contenuto della contestazione poiché laddove il sottoscritto … alla guida del veicolo coinvolgeva in incidente stradale con danni causati a veicolo privato e non ottemperava all’obbligo di fermarsi, non corrisponde alla verità dei fatti non avendo riportato danni evidenti a seguito della sopra indicata collisione presunta. Nella eventualità che la collisione fosse inspiegabilmente avvenuta sarebbe stata comunque di lievità tale da non consentire al sottoscritto di rendersi conto in alcun modo e di conseguenza dalla condotta assolutamente incolpevole e quindi non censurabile per assoluta assenza di nesso di causalità tra evento verificato e la volontà del conducente nella sua qualità. Appaiono pertanto assolutamente infondate le contestazioni mossemi perché ingiuste. Si chiede pertanto la revoca di ogni sanzione comminata e l’annullamento del verbale di contestazione a suo tempo notificato.”. 

Ovviamente egli non è a conoscenza del fatto che ho inseguito il pullman ed ho potuto riscontrare che sulla fiancata di sx vi era una rigatura nuova, chiara e senza polvere, della quale ho scattato fotografie e fatto video. Un mio dubbio è che questo riscontro l’ho fatto fuori dal territorio dell’Ente; pertanto, come posso impostare le controdeduzioni? 

Tutti gli elementi oggettivi rilevati possono essere comunque utilmente valorizzati nelle controdeduzioni, anche se la verifica dei danni sull’autobus è stata effettuata fuori dal territorio di appartenenza.

Questo perché, anche laddove non si volesse riconoscere quella funzione di “collegamento” o l’attività in “missione”, astrattamente previste dalla legge quadro, comunque si tratterebbe di prove che possono essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità chiamata a decidere; eventualmente, poi, in sede di eventuale impugnazione dell’ordinanza ingiunzione confermativa del verbale, il giudice potrebbe interrogarla liberamente e trarne il proprio convincimento, tenuto anche conto dell’oggettività delle foto e della qualità del testimone.
Quindi, si consiglia di descrivere in maniera chiara e trasparente tutta l’attività di indagine e di ricostruzione svolta e produca le foto a sua disposizione, oltre alle dichiarazioni di parte. È altresì opportuno dare atto che il ricorrente non ha affatto escluso di essere rimasto coinvolto in un incidente, ma che alla fine invoca sostanzialmente la carenza dell’elemento soggettivo, per non essersi accorto del contatto tra i veicoli (ma asserisce di essere stato lui alla guida del veicolo e di essersi trovato nel luogo dell’incidente).
Va anche ricordato che l’elemento soggettivo, per rendere la condotta non punibile, deve essere del tutto assente, in quanto anche il minimo profilo di colpa comporta la sua sussistenza e di conseguenza la punibilità della condotta.

La sola dichiarazione di “non essersi accorto” dell’urto non pare sufficiente a dimostrare l’assenza di responsabilità, anche perché gli autobus sono dotati di retrovisori che consentono di inquadrare, se correttamente posizionati, tutta la lunghezza delle fiancate e gli angoli cechi dovrebbero essere esclusi.

In questo caso l’onere della prova sulla carenza dell’elemento soggettivo spetta in termini rigorosi al ricorrente, mentre all’accertatore spetta solo la documentazione del fatto oggettivo.

Peraltro, l’urto pare avere interessato la parte destra dell’autobus (e quella sinistra dell’autovettura), dove il conducente dovrebbe avere una buona visibilità posteriore, anche per verificare la salita e la discesa dei passeggeri.

Quindi, in relazione all’entità del danno e alla posizione dei veicoli al momento del contatto, desumibile dalla collocazione dei danni, si dovrà risalire con una certa approssimazione, ma in modo comunque abbastanza certo, alla percepibilità del contatto da parte del conducente, per consentire all’autorità decidente di valutare anche l’elemento soggettivo, oltre al fatto astrattamente riconducibile alla violazione dell’articolo 189, comma 1, codice della strada.

 

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