Consulta il decreto legislativo 29 maggio 2017
In sostanza i veicoli saranno muniti unicamente della carta di circolazione modello europeo, conforme cioè alla direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, che continuerà ad essere rilasciata dal MIT[1] e conterrà, come adesso, i dati tecnici del veicolo e quelli dell’intestatario, ma sarà completata anche dai dati attestanti la situazione giuridico patrimoniale validati dal PRA, nonché quelli eventuali relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione, conseguente alla definitiva esportazione all’estero o alla sua demolizione. Sempre nella carta di circolazione dovranno essere annotati gli eventuali privilegi o ipoteche, i provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e disponibilità del veicolo e i provvedimenti di fermo amministrativo risultanti dal PRA.
Quanto all’annunciato risparmio, questo è prevedibile che non vi sarà o sarà minimo, in quanto la tariffa sarà determinata con apposito decreto e non potrà superare quella che si paga oggi e anche l’imposta di bollo, in sostanza, non diminuirà. Inoltre, se il decreto non venisse emanato in tempo, le tariffe e l’imposta rimarranno invariate.
I documenti rilasciati antecedentemente al 1° luglio 2018 continueranno però a rimanere validi e saranno sostituiti sono nel caso si renda necessario rilasciare un duplicato.
Numerose le modifiche tecniche nel rilascio del documento, questione che però non riveste alcun interesse operativo e per le quali si rinvia al decreto.
Dal 1° luglio 2018 saranno modificati, adeguandoli alle nuove disposizioni, numerosi articoli del codice della strada. Per quanto riguarda il testo unico dell’ambiente, la modifica interesserà solo l’articolo 231, comma 5.[2]
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[1] La domanda dovrà essere presentata presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile, ovvero presso uno sportello dell’automobilista (STA).
[2] All’articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell’automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.»
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