Esche e bocconi avvelenati: prorogata l’ordinanza che ne vieta l’utilizzo

Il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza 21 giugno 2017, con la quale viene prorogata l’ordinanza del 13 giugno 2016 che vietava l’utilizzo di esche e bocconi avvelenati

17 Luglio 2017
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Il Ministero della Salute ha prorogato l’ordinanza emanata lo scorso anno, il 13 giugno 2016, con il quale veniva vietato a chiunque di utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche o bocconi avvelenati, contenenti sostanze in grado di causare intossicazioni e lesioni e, conseguentemente, la morte degli animali che le ingeriscono.

Vietato anche l’utilizzo di alimenti miscelati a vetro, plastiche o altri metalli.

Obblighi per i veterinari

Il veterinario, informato dal padrone (o dalla PA in caso di animali selvatici), che emetta la diagnosi di un sospetto avvelenamento è tenuto a compilare e inviare all’azienda sanitaria locale i moduli allegati all’ordinanza (consultabili a questo link).

Obblighi per la PA

L’articolo 7 dell’ordinanza in particolare recita: in seguito alla segnalazione (da parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale) di un sospetto avvelenamento, il sindaco “provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni“.

Consulta l’ordinanza 13 giugno 2016

Ricordiamo che l’efficacia dell’ordinanza in esame è stata prorogata per dodici mesi dall’ordinanza  21 giugno 2017

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