La problematica interpretativa relativa alla applicabilità o meno dell’art. 674 cod.pen. stante l’introduzione, nel d.lgs. 152 6, dell’art. 272-bis relativo alle emissioni odorigene, qualora si disponga di un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione provinciale che indica limiti specifici per tali emissioni deve essere risolta in senso positivo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. nel caso in cui, pur nel rispetto dei limiti imposti, le emissioni superino la normale tollerabilità, ritenendo tale evenienza dimostrata dalle dichiarazioni
assunte nel corso delle indagini dai residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento, indicative di fenomeni, tra i quali si segnalano la presenza di forti odori nauseabondi e di grossi sciami di mosche, direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria nel corso dei sopralluoghi.
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PER APPROFONDIRE
Manuale operativo con formulario
di Luca Ramacci
Il manuale è articolato in tre parti:
1) il ruolo della Polizia Giudiziaria nel contesto delle norme del vigente codice di procedura penale;
2) l’attività di Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale;
3) l’applicazione specifica degli istituti giuridici, in precedenza esaminati, alla tutela dell’ambiente in generale e alle indagini in materia di: violazioni urbanistiche ed edilizie; violazioni delle norme sulla tutela del paesaggio e del territorio; inquinamento idrico; inquinamento da rifiuti; inquinamento da sostanze pericolose; inquinamento atmosferico; inquinamento da rumore; animali; delitti contro l’ambiente.
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